La Corte di Cassazione penale, Sez. V, con sentenza dell’ 11 novembre 2021 n. 41016, nel ritenere applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. al reato di bancarotta semplice documentale, ha confermato l’inammissibilità di preclusioni legate al tipo di reato al di fuori dei limiti edittali previsti dal suddetto art. 131-bis c.p., nonché la necessità di una complessa valutazione che tenga conto del modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Con l’ulteriore precisazione che il danno di speciale tenuità nel reato fallimentare di cui al caso in esame è quello cagionato dal fatto globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, da valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.