La Corte di Cassazione sez. III Civile, con  ordinanza n. 11096/20 depositata il 10 giugno, ha stabilito che La responsabilità configurata dall’art. 2051 c.c. in capo all’ente proprietario della strada per i danni subiti a causa di anomalie della struttura della stessa, è caratterizzata dall’inversione dell’onere della prova.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell’art. 14 c.d.s. gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, al controllo tecnico dell’efficienze delle strade, all’apposizione e manutenzione della segnaletica. In capo all’ente proprietario della strada è dunque configurabile la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa da cui deriva la disponibilità della stessa e dei poteri di effettivo controllo.
Viene dunque pacificamente affermato in giurisprudenza che in caso di sinistro i danni dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione sono riconducibili alla responsabilità del proprietario o del custode ex art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità di dimostrare il caso fortuito. Sul punto, la norma citata integra un’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata in quanto caratterizzata dall’inversione dell’onere della prova essendo il custode, presunto responsabile, a dover fornire la prova liberatoria del fortuito.