La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 22281/17 depositata il 25 settembre, ha stabilito che il termine di 30 giorni concesso al creditore per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull’opposizione al passivo fallimentare, decorre dalla comunicazione del provvedimento effettuata a cura della cancelleria.