La Cassazione Civile, con sentenza n°17604 del 04/09/2015, ha statuito che l’acquirente di un immobile che acquisti un immobile con denaro proprio, intestandolo ad altro soggetto, pone in essere una donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato.
Perciò in caso di decesso del disponente dell’immobile il beneficiario provvederà a collazionare (ex art. 737 c.c. ) il bene acquistato e non il corrispettivo in denaro.