La Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro, con sentenza del 2/10/2020 n. 21194, in tema di licenziamento ritorsivo ha stabilito che il motivo illecito addotto deve essere ex art. 1345 cc determinante ed esclusivo, cioè deve costituire l’unica e sola fonte di recesso, per cui richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.