La VI sezione Civile con l’ordinanza n. 16148/2019 si è pronunciata in merito ai limiti di risarcibilità del diritto del danneggiato.

La vicenda nasce dal ricorso per Cassazione avanzato da un’impresa assicuratrice avverso la sentenza resa in grado d’appello. Detta impresa veniva condannata al risarcimento pari al doppio rispetto al massimale previsto in favore degli eredi di una donna scomparsa a seguito di incidente stradale, in cui la stessa era (terza trasportata) nella auto del figlio

Pertanto, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata, precisando che  – nel caso specifico – il diritto del danneggiato nasce limitato per espressa volontà di legge, con la conseguenza che il relativo massimale entro il quale la compagnia assicuratrice deve rispondere, valendo a delimitare il suddetto diritto, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento del verificarsi del danno.