La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza n. 23862/20 depositata l’11 agosto, ha stabilito che è confermata la misura dell’interdizione all’esercizio della professione forense per l’avvocato che, nonostante abbia manifestato la sua volontà di chiudere lo studio legale per dedicarsi ad altra professione, risulti inaffidabile nei suoi intenti al punto da intensificare il pericolo di recidivazione