Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26 febbraio 2021 n. 360, ha stabilito che la modifica statutaria della facoltà di delega all’esercizio del diritto di voto non incide né sul diritto di voto né sui diritti di partecipazione del socio delegante. La modifica, infatti, per un verso, non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto riconnesso alla qualifica di socio, per l’altro non ha ad oggetto i diritti di partecipazione legittimanti il recesso, valendo il principio secondo cui i diritti di partecipazione di cui all’articolo 2437 c.c. lettera g), sono da riferirsi ai soli diritti di natura economica discendenti dalla partecipazione societaria. Pertanto la modifica in oggetto inerisce esclusivamente ad una modificazione della facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea, cosa in sé diversa dal riconoscimento del diritto di voto poiché il socio, nonostante la modifica, continua a godere dei medesimi diritti di voto, dovendosi quindi escludere il suo legittimo esercizio del diritto di a recesso.