La Corte di Cassazione sez. III Civile, con sentenza n. 11123/20 depositata il 10 giugno, ha stabilito l’inadempimento contrattuale del medico, che omette di informare la madre delle gravi malformazioni del feto, del diritto di interrompere la gravidanza e del diverso diritto alla predisposizione della gestione familiare in vista dell’accoglimento del nascituro malformato.