La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 10846/20 depositata l’8 giugno, ha stabilito che La controversia condominiale avente ad oggetto la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire la condanna di una condomina al pagamento dei contributi è soggetta, in base all’art. 71-quater, comma 1, disp. att., alla condizione di procedibilità dell’esperimento di mediazione. A tale procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore previa però delibera assembleare da assumere con maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c..