La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 26 novembre 2021 n. 37028, ha stabilito che L’anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocabilmente in altro modo, come, per l’appunto, dal relativo pagamento.