Accertamento basato su movimentazioni bancarie

Accertamento basato su movimentazioni bancarie: la prova dei costi spetta al contribuente.

In tema di accertamento, la Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 5826/2023, si è pronunciata in tema di indagini bancarie. Ciò riguardo alla questione dell’onere probatorio a carico del contribuente.  Ha così ribadito la necessità di dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili.

La Cassazione ha dunque stabilito che, in tema di accertamento, la considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva.

E in aggiunte non anche a quella fondata su indagini bancarie. Atteso che, in questa ipotesi, ai sensi dell’ art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale. Questo rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare.

Accertamento basato su movimentazioni bancarie: la storia.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva rigettato il ricorso di un contribuente. Il quale aveva giustificato le discordanze segnalate dall’Ufficio con la limitata capacità lavorativa e le precarie condizioni di salute.

A questo punto la storia finalmente è approdata nelle aule della Corte di Cassazione, dove di conseguenza  gli argomenti difensivi del contribuente non hanno comunque trovato ingresso.

In particolare, prima di tutto, a giudizio degli Ermellini, il Collegio regionale ha correttamente identificato il problema.

A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato il proprio indirizzo interpretativo secondo cui: “In tema di accertamenti bancari, (…) il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso…”

I giudici della Corte di Cassazione, infine, in maniera particolarmente rilevante, hanno rilevato che, nel quadro di un accertamento fondato sull’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, è il contribuente a dover dare prova di eventuali costi sostenuti per la produzione del reddito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è stato respinto con addebito delle spese processuali al ricorrente.