La Cassazione Civile con decisione del 04/06/2014 ha statutito che ad un lavoratore cui spettino, per differenze retributive, l’accertamento e la liquidazione del credito, debbano essere pagate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali.
Al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo in caso di pagamento temepestivo del contributo, ai sensi dell’art.19 L.218/52.
Le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito in quanto la loro determinazione non riguarda il rapporto civilistico tra datore e lavoratore ma al rapporto tributario fra erario e contribuente. Pertanto dovranno essere pagate al lavoratore solo dopo che esso abbia ricevuto il pagamento delle differenze retributive.