La Cassazione Civile, con sentenza n°22639 del 05/11/2015, ha statuito che nell’art. 8, comma 2, della legge n.223 del 1991 il termine previsto di 12 mesi non si riferisce alla durata dell’agevolazione contributiva, ma alla durata massima prevista dal contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui il contratto venisse convertito in un contratto a tempo indeterminato, allora l’agevolazione spetterebbe per un ulteriore anno, da sommare a quella precedentemente riconosciuta.