La sezione VI della Cassazione Penale, con sentenza del 18/06/2014 ha statuito che, se un detenuto agli arresti domiciliari si allontana dal luogo in cui è autorizzato a svolgere la propria attività lavorativa, commette il reato di evasione ed è sufficiente, per integrare detta fattispecie, il dolo generico. A nulla sono valse le motivazioni di salute addotte dall’imputato.
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