La Corte di Cassazione civile, sez. V, ordinanza del 30 marzo 2021 n. 8811, ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ai sensi dell’art. 7, decreto-legge n. 269/2003, (convertito dalla legge n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art. 9, decreto legislativo n. 472/1997.