Con ordinanza n. 163 dell’8.01.2016, la Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’istanza di fallimento è ammissibile anche se il credito posto alla base è oggetto di contestazione in autonomo giudizio.
In particolare, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, l’art. 6 R.D. n. 267 del 1962 non presuppone né un accertamento definitivo del credito né l’esecutività del titolo, ragion per cui è ammissibile l’istanza di fallimento anche se il credito è oggetto di un giudizio ancora pendente.
La dichiarazione di fallimento, infatti, richiede unicamente un accertamento incidentale del giudice fallimentare volto ad accertare la legittimazione dell’istante