La III sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°14956 del 13/03/2014, ha statuito che anche un fugace contatto corporeo con la vittima è da ritenersi integrato al reato di violenza sessuale, se il contatto è finalizzato a soddisfare l’impulso sessuale dell’accusato.
Per quanto riguarda la violenza sessuale dei minori anche l’addome è da ritenersi zona erogena, sia per la collocazione anatomica, sia perché il minore non possiede lo stesso metro di valutazione utilizzato dagli adulti in relazione delle zone del corpo.