La I sezione Civle della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n° 14794 del 30/06/2014, ha confermato la decisione presa dal Tribunale e ribadita dalla Corte di Appello, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento di matrimonio, proposta dagli eredi, contratto da un loro fratello.
Gli eredi, infatti, affermavano che il loro congiunto fosse affetto da incapacità di intendere e volere e che il matrimonio fosse stato contratto in malafede dalla collaboratrice domestica.
I fratelli dell’uomo si sono appellati all’art. 428 del codice civile ma per la Cassazione si deve escludere l’applicazione di tale articolo in ambito matrimoniale.
La Corte di Cassazione afferma che solo il coniuge incapace di intendere e di volere può impugnare il proprio matrimonio (art.120 c.c.), a differenza del coniuge interdetto il cui matrimonio può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse (art.119 c.c.).