Come già accennato nei precedenti numeri, lo scorso 4 aprile con la legge n. 35, il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.
Uno degli aspetti che desta particolare interesse per i Pubblici Esercenti, soprattutto avendo riguardo all’imminente addivenire dell’alta stagione estiva, è sicuramente il contenuto dell’art. 13, che si occupa delle  modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed al suo regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Tra le semplificazioni poste da detto articolo emerge, in particolare, l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Tale norma, ancora in vigore per il primo comma, intende attuare il contenuto dell’art. 69 del T.U.L.P.S., il quale, espressamente afferma che “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.” Il primo comma dell’art 124 del regolamento di esecuzione specifica l’ambito di applicazione della disposizione appena citata, chiarendo che la licenza in esame è richiesta “per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all’aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili”. Il secondo comma, oggetto della recente abrogazione, estendeva ulteriormente l’ambito di applicazione della licenza sopra indicata agli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 del T.U.L.P.S., ovvero alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti balneari. Evidente è l’impatto che l’abrogazione in esame può avere sull’incremento delle attività ricreative all’interno degli esercizi pubblici appena elencati. La disposizione abrogata era, infatti, il frutto di una visione vetusta del concetto di pubblica sicurezza, frutto del clima politico in cui detta norma veniva alla luce e, pertanto, la sua abrogazione è sicuramente meritevole di apprezzamento, anche in virtù dell’immediato risvolto pratico che può avere.
In termini concreti, quindi, non sarà più necessario richiedere la licenza agli appositi uffici comunali per effettuare nei pubblici esercizi spettacoli quali concertini, visione di partite ed attività simili, con un indiscusso risparmio di tempo e denaro per i pubblici esercenti. Con tale abrogazione si liberalizza l’effettuazione di quel tipo di trattenimento vitale per pub, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, come la musica dal vivo e su strumento meccanico, trasmissioni televisive e simili, le recite, i piccoli spettacoli e simili, ad eccezione dei trattenimenti danzanti.
Infatti, rimane da precisare che la liberalizzazione in questione non riguarda i trattenimenti danzanti, per i quali rimane in vigore l’art. 68 del T.U.L.P.S., il quale subordina alla licenza del Questore le accademie, le feste da ballo, le corse di cavalli, gli altri simili spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonché l’apertura di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Degno di nota appare anche il prolungamento del termine di chiusura dell’esercizio pubblico oltre il quale la licenza del Questore viene revocata. La precedente formulazione della norma disponeva la revoca automatica della licenza del Questore per gli esercenti di cui all’art. 86 T.U.L.P.S. che avessero disposto la chiusura del locale per un periodo continuativo superiore agli otto giorni, senza averne dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza. Per effetto dell’entrata in vigore della l. 35/2012, il suddetto periodo di otto giorni è stato innalzato a trenta.
Un’altra modifica che suscita particolare interesse riguarda l’art. 115, primo comma, T.U.L.P.S., che, nella versione precedente la riforma, recitava: “Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.” Grazie al decreto semplificazioni, infatti, la licenza per l’esercizio di dette attività è stata sostituita da una semplice comunicazione al Questore. Inoltre, essendo stato abrogato il terzo comma dell’articolo in esame, la licenza (oggi comunicazione al Questore) consente l’esercizio di dette attività anche in locali diversi da quelli indicati nella comunicazione stessa.
Infine, un’altra interessante novità è costituita dall’abrogazione dell’art. 159 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Tale disposizione consentiva agli enti collettivi ed ai circoli privati autorizzati ex. Art. 86, 2° comma, T.U.L.P.S. alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci di esercitare la vendita di alcolici anche al pubblico senza bisogno di altra licenza.
Tale norma, in parte già svuotata di significato, consentiva ad alcuni imprenditori di aggirare i principali obblighi posti dalla legge a tutela del consumatore, aprendo esercizi pubblici “mascherati” in circoli privati al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del mercato (rispetto al numero chiuso per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande). L’esigenza di reprimere detti abusi era già stata avvertita nelle passate legislature. Infatti, già a partire dal 5.7.2001, con l’entrata in vigore del d.P.R. 4.4.2001 n. 235, la materia era già stata completamente ridisegnata, al fine di garantire una maggiore efficacia nei controlli. La somministrazione di alcolici rivolta ad un pubblico indiscriminato rientra, infatti, nelle attività contingentate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ovvero tra le attività soggette ad autorizzazione comunale.
L’abrogazione dell’art. 159 reg. es. T.U.L.P.S. costituisce, ad avviso di molti esercenti, un passo importantissimo per evitare i ricorrenti abusi nella somministrazione di alcolici da parte dei circoli privati carenti della licenza richiesta per i pubblici esercizi
La nuova normativa, infatti, costituisce un importante tassello da aggiungere alla precedente legislazione, che già poneva in capo a detti circoli stretti requisiti di sorvegliabilità.