La Cassazione Civile si è pronunciata in merito all’assegno di mantenimento per i figli, sentenza n°3348 del 19/02/2015, in quanto ipotizzando che uno dei coniugi ne faccia richiesta, la domanda, se accolta, deve essere ritenuta valida dalla data della proposizione e non da quella della sentenza.
L’assegno di mantenimento per i figli decorre dal momento dell’avvio dell’azione e non solo dalle sentenza!