La VI sezione della Cassazione Civile con decisione del 27/05/2014 ha statuito che l’assegno divorzile va assegnato previo accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che lo richiede, facendo un raffronto al tenore di vita che avrebbe mantenuto se il vincolo matrimoniale fosse rimasto unito.
 
Il tenore di vita precedente al divorzio deve essere desunto dall’ammontare del reddito comune e delle disponibilità patrimoniali di ambo i coniugi. Eventuali beni ereditati successivamente al divorzio possono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle possibilità economiche del coniuge che deve pagare l’assegno divorzile.