La Cassazione Civile, con sentenza n°9571 del 12/05/2015, ha chiarito che non esiste una biunivoca correlazione tra l’entità di un danno fisico e quello patrimoniale da lucro cessante.
Lesioni gravi possono non incidere sullo svolgimento lavorativo, come lesioni lievi possono invece rendere impossibile il contrinuo svolgimento della propria attività.
Nella fattispecie è stato dimostrato che la frattura del polso e della tibia, occorsi ad un soggetto coinvolto in un sinistro non impedivano di svolgere la propria attività, in quanto impiegato in un lavoro intellettuale e comunque la salute del danneggiato non dimostrava una riduzione del proprio reddito.