Corte di Cassazione, sentenza n.10811 del 06/03/2014.
È al giudice penale che spetta il compito di individuare il superamento della soglia di punibilità (di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art.5) e di accertarsi riguardo l’ammontare dell’imposta evasa.
Questa verifica può anche sovrapporsi o entrare in contraddizione con quella effettuata dinanzi al giudice tributario. Ai fini dell’accertamento non vale (secondo l’art.32 DPR n.600/1973) considerare ricavi tutti quegli accreditamenti registrati sul conto corrente del contribuente senza giustificazioni.