La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza del 27 gennaio 2022 n. 2372, ha stabilito che ha natura perentoria il termine entro il quale l’Ufficio deve esprimere legittimamente il proprio diniego alla definizione agevolata ex art. 6 D. L. n. 119/2018 in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.