Cassazione conferma la discrezionalità del giudice sull'incidente probatorio per minori

Cassazione conferma la discrezionalità del giudice sull’incidente probatorio per minori. La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 17521 del 2 maggio 2024, si è pronunciata su un ricorso proposto contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (GIP) che aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio presentata dal Pubblico Ministero per l’escussione di un minore, presunta vittima di maltrattamenti da parte del padre, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica aveva sostenuto che l’ordinanza del GIP fosse abnorme, in quanto avrebbe disapplicato una regola generale di assunzione della prova introdotta per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali, in ottemperanza agli obblighi internazionali dello Stato italiano. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che il provvedimento del GIP non è abnorme, in quanto rientra nel sistema processuale e rimette alla discrezionalità del giudice la decisione sulla fondatezza dell’istanza.

La sentenza sottolinea che il rigetto della richiesta di incidente probatorio non determina una stasi del procedimento, ma si inserisce correttamente nell’ambito delle valutazioni discrezionali del giudice. Questo significa che il GIP ha il potere di valutare la necessità e l’opportunità di procedere con l’incidente probatorio, considerando le specificità del caso e le esigenze di tutela del minore.

Cassazione conferma la discrezionalità del giudice sull’incidente probatorio per minori. Questa decisione della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla discrezionalità giudiziale in materia di incidente probatorio per le persone offese vulnerabili, ribadendo che tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto del quadro normativo e dei principi del giusto processo.