Il titolare di un bar – pizzeria si è visto recapitare una diffida e, successivamente, un ricorso giudiziario da parte di un lavoratore che aveva cessato la propria attività di lavoro nell’azienda prima dell’atto di acquisto del locale.
In altre parole il titolare dell’esercizio ha subito una azione giudiziaria da parte di un lavoratore … mai visto e conosciuto!
Si tratta dell’ipotesi in cui, in caso di cessione di azienda, il cessionario (cioè l’acquirente della azienda) si trovi costretto a fronteggiare richieste di pagamento da parte dei lavoratori della società cedente che, non soddisfatti in precedenza, invocano la tutela di cui all’art. 2112 cod. civ.
E’ bene sapere che, se è vero che la norma in questione (art. 2112 cod. civ.) prevede un vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda (cioè colui che acquista l’azienda è obbligato così come colui che cede l’azienda per detti crediti) , è necessario che il rapporto di lavoro da cui tale credito scaturisce sia vigente al momento del trasferimento d’azienda.
Pertanto, qualora il rapporto di lavoro sia cessato, per qualsivoglia ragione, in data antecedente alla cessione di azienda, il lavoratore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sulla cedente e mai sulla cessionaria, la quale, chiaramente, non potrà rispondere di crediti di cui non era a conoscenza.
Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad esempio, con la sentenza n. 4598 del 06.03.2015 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “L’art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, sicchè non è applicabile ai crediti relativi a rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento….” e ancora con la sentenza n. 7517 del 29.03.2010 secondo cui “la disciplina posta dal secondo comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento”.
In senso conforme, si è espressa anche la giurisprudenza di merito.
Si veda, sul punto, quanto osservato dal Tribunale di Bologna con la sentenza 21.05.2010 che, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, così argomentava: “l’art. 2112, comma 2, c.c., prevede che, in caso di trasferimento d’azienda, “il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, ma tale responsabilità presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo, salvo il disposto dell’art. 2560 c.c.” e dal Tribunale di Padova, con la sentenza 24.09.2004 n. 338 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma dell’art. 2112 c.c., come novellato dall’art. 47 l. 29 dicembre n. 428, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamento economici e normativi applicabili” la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporto di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d’azienda, così come peraltro espressamente prevede l’art. 3, punto 1, direttiva Ce n. 77/187 del 17 febbraio 77….”.
La citata direttiva, infatti, prevede testualmente che “Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento”.
Pertanto, il requisito della vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell’azienda è condizione essenziale ed imprescindibile affinché possa essere invocata la responsabilità solidale di cui all’art. 2112 cod. civ.
Ciò considerato, va posta attenzione su un’altra norma di legge vigente nel nostro ordinamento.
Infatti, in caso di cessione di azienda, l’ipotesi del trasferimento dei debiti in capo all’acquirente, è espressamente disciplinato dall’art. 2560 cod.civ.
In particolare, la sopra citata normativa prevede, al comma 2, che “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Dal tenore letterale della norma in commento è dunque necessario ed imprescindibile che i suddetti debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie.
Infatti, ove tale indicazione non sia contenuta nelle citate scritture, con l’effetto che l’acquirente non è messo in condizione di conoscere l’esistenza di eventuali morosità pregresse del venditore, nessuna responsabilità potrà sorgere in capo a tale soggetto.
Sul tema, granitico è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Si veda, ad esempio, quanto rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 30 giugno 2015 n. 13319 secondo cui, “secondo giurisprudenza costante la disciplina prevista dal secondo comma dall’articolo 2560 codice civile, secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori già contraenti con l’impresa peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 codice civile, ma anche quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportanti nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro (Corte di Cassazione, sentenza 21.12.2012 n. 23828).
Ed anche che “In caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda…”, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5087 del 05.03.2014.
E’ dunque, evidente, che l’omessa indicazione dei debiti nei libri contabili dell’azienda cedente, esonera il cessionario dal pagamento di qualsivoglia precedente debenza.
Alla luce delle sopra effettuate considerazioni e della normativa vigente, può concludersi che, qualora la società acquirente venga raggiunta dalla richiesta di pagamento di emolumenti da parte di lavoratori della azienda ceduta, è bene non ottemperare al pagamento prima di essersi rivolti ad un professionista per la verifica della fondatezza della richiesta.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro – dott. Palmieri con la sentenza n.7888/2016 del 23 settembre 2016 ha espressamente rigettato la domanda del lavoratore ricorrente, condannando altresì il lavoratore al pagamento delle spese processuali per € 1.500,00 oltre accessori.
Un bel segnale per la certezza nei rapporti commerciali e … un monito per qualche lavoratore a non avviare controversie priva di fondamento!
avv. Claudia Di Mauro avv. Francesco Innocenti
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