La II sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°30891 del 17/06/2014, ha statuito che per configurare il reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il soggetto versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
È sufficiente che esso sia affetto da infermità o deficienza psichica, meno grave dell’incapacità.