La Cassazione Civile, con sentenza n°23133 del 12/11/2015, ha stabilito che nel caso in cui il consulente d’ufficio non abbia ricevuto il compenso dalle parti obbligate, a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, pur avendo richiesto alle parti lo spettante (secondo le percentuali stabilite), esse sono obbligate a corrisponderle a prescindere dalla diversa ripartizione stabilita nella controversia.
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