Compravendita: garanzia per vizi decorre dalla consegna della cosa.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3926 del 9 febbraio 2023, ha stabilito che, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio. Per i
vizi riconosciuti all’atto di vendita, la relativa azione si prescrive nel termine di dieci anni.
La consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Corte di cassazione, n. 4826 del 2019).
Parliamo dunque di compravendita: garanzia per vizi decorre dalla consegna della cosa: ma cosa è la Garanzia dai vizi?
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai difetti della cosa che possono in qualsiasi modo pregiudicarne il valore o la sua utilizzabilità. Il venditore è inoltre tenuto a garantire che la cosa che ha venduto sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata oppure che in qualche modo ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Ricordiamo che la garanzia per i vizi può però essere esclusa o limitata tramite un patto tra venditore e compratore.
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