La Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 20 Novembre 2019 n. 30201, ha stabilito che, in tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d’appello, che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14.

Lo stesso è, quindi, ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria. Infatti il permanere anche rispetto all’impugnazione per cassazione delle ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull’omologazione, accordandola o negandola, fa sì che la portata del rinvio compiuta dalla L. Fall., art. 183, comma 2, al procedimento di reclamo vada intesa come riferita all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18 e non solo alla porzione del reclamo.