La Cassazione Penale, con sentenza n°16053 del 25/03/2015, ha chiarito che, come previsto dall’art.7,d.l.n. 152 del 1991, per configurare l’aggravante del “metodo mafioso” non è necessario si appartenga ad una associazione a delinquere, in quanto la minaccia o la violenza inflitta, tipicamente mafioso, è sufficiente anche se perpetrata individualmente.
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