Tribunale di Milano, sez. IX civile, sentenza 19-03-2014. Il Tribunale di Milano ha deciso che la relazione omosessuale, extraconiugale, della moglie non costituisce violazione dei doveri matrimoniali, quando si colloca in uno status di crisi matrimoniale già avviato. Nel caso preso in esame dal tribunale la scoperta dell’omosessualità della donna è avvenuta in un rapporto di coppia già compromesso. L’uomo si è rivolto al tribunale chiedendo la separazione e l’addebito dei costi del processo alla moglie in quanto ha incolpato la donna di un progressivo allontanamento dai propri doveri di madre e moglie, dovuto alla stabile relazione intrapresa con un’altra donna. La moglie invece, pur non negando la relazione extraconiugale ha ricondotto l’inizio della crisi all’allontanamento del marito nei propri confronti. Nel corso del giudizio è stata disposta una perizia psichiatrica genitoriale e sulle figlie della coppia per verificare i rapporti con i genitori e/o se le bambine potessero essere turbate dalla relazione della propria madre con un’altra donna. Ne è conseguita l’idoneità genitoriale di entrambi i genitori ed è stato disposto il divieto alla compagna della donna di frequentare le bambine. Il Tribunale ha stabilito che la relazione adulterina della moglie sia stata effettivamente la causa della fine del matrimonio ma in un contesto di crisi, già avviato, della coppia. Per questo motivo non può essere dichiarato l’addebito della separazione alla moglie