La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25158 del 10 NOVEMBRE 2020, ribadisce che il diritto del titolare di un rapporto di conto corrente ad ottenere documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB non richiede formule sacramentali, né è circoscritto alla fase ante causam. Fornita prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, la richiesta può essere avanzata anche in sede giudiziaria, non potendosi convertire un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.