La I sezione della Cassazione Penale, con sentenza n.22618 del 08/05/2014, ha statuito che il reato di adulterazione e contraffazione alimentare, previsto dall’art.440 c.p., può realizzarsi anche con attività non fraudolente od occulte o, ancora, non espressamente vietate dalla legge.
Il caso specifico riguarda un macellaio che ha venduto della carne tritata fresca alla quale aveva però aggiunto un’alta concentrazione di solfiti.
La carne, venduta ad una cliente allergica alla sostanza, ha cagionato uno shock anafilattico alla donna.
Secondo la Cassazione la condotta del macellaio integra gli estremi del reato p.e.p. ex art. 440 c.p. .