Con la sentenza n°20857 (02/10/2014)
la Cassazione Civile ha statuito che non può essere risolta la
controversia per compravendita immobiliare, fra un preteso acquirente
effettivo e quello apparente, fatta salva l’ipotesi dello smarrimento
del documento, solo con la prova dei testimoni o per presunzione di
un accordo a cui abbia aderito il venditore.