Coop: nulla la clausola statutaria che nega al socio di partecipare all’assemblea che deve deciderne l’esclusione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8508 del 18 settembre 2023, ha stabilito che in una società cooperativa sociale a r.l. è nulla, per violazione dell’art. 2479, comma 5, c.c., la clausola statutaria che prevede che il socio non possa intervenire nell’assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. Ne consegue altresì la nullità, per assenza assoluta di informazione ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., della delibera assembleare assunta senza avere convocato il socio della cui esclusione si tratta.
Coop: nulla la clausola statutaria che nega al socio di partecipare all’assemblea che deve deciderne l’esclusione, ma cosa vuol dire? La sentenza del Tribunale di Napoli n. 8508 stabilisce che in una società cooperativa sociale a r.l., la clausola statutaria che prevede che il socio non possa essere presente all’assemblea nel corso della quale si dovrebbe deliberare sulla sua esclusione è nulla, perché contraria all’art. 2479, comma 5, c.c1. Inoltre, la delibera assembleare assunta senza avere convocato il socio della cui esclusione si tratta è altresì nulla, per assenza assoluta di informazione ex art. 2479-ter, comma 3, c.c1.
Ma quali sono i diritti dei soci di una Coop?
I diritti dei soci di una cooperativa sociale sono stabiliti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto 1. In generale, i soci cooperatori hanno l’obbligo di versare la quota e l’eventuale sovrapprezzo, di partecipare alle attività della cooperativa, di votare in assemblea, di ricevere informazioni sull’andamento dell’impresa e di partecipare alla sua gestione. Inoltre, i soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni dell’assemblea, di ricevere una parte degli utili in proporzione alla loro quota, di essere informati sulle attività della cooperativa e di accedere ai documenti contabili e sociali.
Coop: nulla la clausola statutaria che nega al socio di partecipare all’assemblea che deve deciderne l’esclusione.
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