La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n.9473/2022, ha stabilito che per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano – del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo – a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa; e ciò seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell’evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine.