La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza 1 marzo 2022 n. 6730, ha stabilito che L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo.