La Corte di Cassazione civile sez. III, con sentenza n° 8124 del 23/04/2020, ha stabilito che l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione.