Danno morale: ordinanza della Cassazione
La recente ordinanza della Cassazione n. 30461 del 26 novembre 2024 ha chiarito alcuni principi fondamentali sul danno morale. La Corte ha stabilito che il danno morale è una voce di danno autonoma e distinta dal danno biologico. La sua esistenza e la conseguente liquidazione non costituiscono una duplicazione illegittima, ma devono essere accertate e liquidate solo se effettivamente verificabili.
La Corte ha sottolineato che il danno morale non necessita della prova di una personalizzazione del danno, ossia non richiede che abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Esso può sussistere indipendentemente dal danno biologico e non è subordinato alla sua presenza. In altre parole, il danno morale rappresenta una sofferenza soggettiva che non deve necessariamente derivare da una lesione fisica o psicologica.
Danno morale: ordinanza della Cassazione
Questo chiarimento risponde a un’esigenza importante: evitare di sottovalutare la sofferenza emotiva e psicologica delle vittime di illeciti. La liquidazione del danno morale, tuttavia, deve essere subordinata a un’attenta valutazione delle circostanze e alla presenza di elementi concreti che ne attestino l’esistenza.
L’ordinanza ribadisce che il danno morale non deve essere confuso con altre voci di danno. Questa distinzione è essenziale per garantire un risarcimento equo e rispettare i principi di proporzionalità e correttezza nella liquidazione.
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