Secondo la sentenza n°33196 della Cassazione penale (20/06/2014) per configurare il delitto di stalking, previsto dall’articolo 612 bis c.p. Comma 1, è necessario che il comportamento reiterato e molesto di un individuo, abbia cagionato nella vittima uno stato di turbamento emotivo e che abbia costretto lo stesso a modificare le proprie abitudini di vita.