La Cassazione Civile, con sentenza n°2445 del 09/02/2015, ha statuito che il giudice, al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento, non deve limitarsi a considerare soltanto la documentazione fiscale prodotta ma anche gli altri elementi di ordine economico. L’assegnazione della casa coniugale non può ritenersi sostitutivo all’assegno di mantenimento.