La Cassazione Civile, con sentenza n°6131 del 26/03/2015, ha statuito che si dichiara lo stato di abbandono di minore soltanto quando la vita offerta dai genitori naturali sia talmente inadeguata da rendere la recissione del legame familiare una sofferenza inferiore a quella senza la degna assistenza e stabilità affettiva.
 
Si ritiene necessario stabilire lo stato di abbandono quando la famiglia di nascita non adempie ai propri doveri genitoriali, nè collabora con i servizi sociali, mettendo in questo modo a repentaglio il sano sviluppo fisico, morale e psicologico del minore.