La Cassazione Penale, con sentenza n.39890 del 23/09/2015, ha chiarito la differenza che intercorre fra il delitto di truffa aggravata (aver generato un timore dimostratosi immaginario) e quello di rapina (con minaccia) dipende da come il danno subito dalla vittima viene prospettato.
La truffa è rappresentata come situazione eventuale e mai proveniente dall’agente, nemmeno in maniera indiretta. In questo caso l’offeso agisce perché in errore.
La rapina, invece, si prospetta con un danno sicuro ad opera del soggetto attivo. Qui la vittima è posta di fronte all’alternativa di subire la privazione della proprietà o il danno minacciato.