La sezione civile della Cassazione Civile, con sentenza n°18522 del 02/09/2014, ha statuito che in ogni caso di recesso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta l’indennità sostitutiva del preavviso (ex articolo 2118, comma, c.c.), quando non vi sia stato alcun preavviso lavorato, che vi sia o meno la dimostrazione di un effettivo danno per la parte receduta.