La Corte di Cassazione civile, Sez. II, con sentenza del 3 dicembre 2021 n. 38276, ha stabilito che l’accertamento dell’infrazione dell’art. 142 del Codice della Strada , ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica autovelox, è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Il giudice di merito deve accertare se l’assistenza tecnica della società noleggiatrice sia limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, mentre deve essere riservata ai pubblici ufficiali l’accertamento delle violazioni di modo che l’attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione.