La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1551/2020 conferma la condanna per stalking di un imputato, condannato poiché ritenuto responsabile di aver tenuto condotte persecutorie nei confronti delle parti lese e del figlio minore. L’imputato rivolgeva infatti agli stessi frasi minacciose ed impediva loro di entrare con la vettura nel garage di proprietà, rifiutando di spostare il suo mezzo parcheggiato proprio davanti l’ingresso del box. All’imputato va riconosciuta l’aggravante di aver tenuto detta condotta al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie.

Il reato quindi è integrato anche solo se le persone offese sono costrette a cambiare abitudini di vita.