La Corte di Cassazione Civile, I Sez., con sentenza n°7614 del 31/03/2020, ha stabilito che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lg. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che vi sia la prova da parte dell’amministrazione (anche presuntiva) del fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente.