La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022 n. 65, ha stabilito la non fondatezza, della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lett. d), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione; questo perché è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.